AVV. STEFANIA SCAMUTZI


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Divorzio

Attività

Condizioni per ottenere il divorzio

L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all’Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l’esistenza di due condizioni.
La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:
della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l'affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.
La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):

  • che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);
  • che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
  • che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
  • che il matrimonio non sia stato consumato;
  • che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.

La dichiarazione di nullità del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo.
La grande maggioranza dei procedimenti di divorzio si basa sulla separazione personale dei coniugi protratta per un periodo minimo di 3 anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Divorzio breve: attuazione del divorzio in maniera più veloce. Abbreviazione dei tempi, semplificazione delle procedure e riduzione delle spese per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale come già avviene in vari paesi. Ad es. in Spagna la procedura dura da sei mesi a un anno e mezzo; in Perù tre mesi nei municipi o presso i notariati.

Effetti personali e patrimoniali

La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.
La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:
l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;

  • la perdita dei diritti successori;
  • il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell'assegno divorzile;
  • il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

In base alla legge, l’assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 primo comma cod. civ.) e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato (secondo comma). Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato.
Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
L'assegno di mantenimento ha il duplice scopo di garantire l'altro coniuge ed eventuali figli a carico non maggiorenni. Deve essere corrisposto anche in assenza di figli, se ne sussistono le altre condizioni.
L'art. 155, comma 2 del codice civile, come riformato nel dicembre 2008, stabilisce il principio della bigenitorialità, confinando la monogenitorialità a pratica residuale. Padre e madre detengono eguali diritti e obblighi nei confronti di figli a carico, in termini di affido e mantenimento.
La norma prevede che ogni genitore provveda al mantenimento diretto del figlio, e che questo segua un principio di proporzionalità.
Il giudice, ove necessario, può stabilire la corresponsione di un assegno periodico che sia determinato considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.

Diritto canonico

Nell'ambito del diritto canonico cattolico, peraltro, il sacramento del matrimonio, non può essere sciolto ma può essere riconosciuto nullo, ed in tal caso pertanto non si parla di "divorzio" ma di "dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio".
In Italia (in forza del concordato) e nelle altre legislazioni concordatarie, dove la cerimonia religiosa può anche avere effetti civili, la nullità del matrimonio stabilita da un tribunale ecclesiastico, seguito da una doppia sentenza di conformità da parte del tribunale di II° grado o dal Tribunale della Rota Romana (se unita alla successiva delibazione della Corte d'appello competente a riconoscere la sentenza rotale) ha anche effetto di annullamento del matrimonio civile.
La dichiarazione di nullità non modifica gli obblighi di mantenimento e di versare gli alimenti ai figli. L'ex-coniuge beneficia di un assegno per un periodo massimo di tre anni.

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